Art. 20
Elaborazione e adozione del bilancio annuale
In vigore dal 11 mar 2008
Elaborazione e adozione del bilancio annuale
1. Le spese dell’EIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, di infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo.
2. L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.
3. Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell’EIT per l’esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.
4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato da un progetto di tabella dell’organico e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.
6. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le stime che ritiene necessarie per l’importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.
7. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all’EIT.
8. Il comitato direttivo adotta il bilancio dell’EIT, che diventa definitivo in seguito all’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se opportuno, esso è adeguato di conseguenza.
9. Il comitato direttivo comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell’EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
10. Qualunque modifica sostanziale del bilancio segue la stessa procedura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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