Art. 16
Sorveglianza e valutazione dell’EIT
In vigore dal 11 mar 2008
Sorveglianza e valutazione dell’EIT
1. L’EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e sistematica e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire sia risultati della migliore qualità ed eccellenza scientifica sia una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.
2. Entro il giugno 2011 ed ogni cinque anni dopo l’entrata in vigore di un nuovo quadro finanziario, la Commissione fornisce una valutazione dell’EIT. Basata su una valutazione esterna indipendente, essa consiste nell’esaminare il modo in cui l’EIT svolge la sua missione; verte su tutte le attività dell’EIT e delle CCI e valuta il valore aggiunto dell’EIT, l’impatto, l’efficacia, la sostenibilità, l’efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e le loro relazioni e/o complementarietà con le politiche nazionali e comunitarie esistenti, per sostenere l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate a livello europeo e nazionale.
3. La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente al suo parere e, ove opportuno, a proposte volte a modificare il presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell’EIT.
Storico versioni
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