Art. 17

ASI

In vigore dal 11 mar 2008
ASI 1.   Entro il 30 giugno 2011 e successivamente ogni sette anni, l’EIT elabora un progetto di ASI della durata di sette anni e la trasmette alla Commissione. 2.   L’ASI definisce i settori prioritari a lungo termine per l’EIT ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L’ASI tiene conto dei risultati della sorveglianza e della valutazione dell’EIT di cui all’. 3.   L’ASI comprende una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell’EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del quadro finanziario. 4.   Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio adottano l’ASI conformemente all’articolo 157, paragrafo 3 del trattato.
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ASI (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/294) — Testo vigente | Portale Normativo