Art. 12
Responsabilità
In vigore dal 11 mar 2008
Responsabilità
1. Solo l’EIT risponde delle proprie obbligazioni.
2. La responsabilità contrattuale dell’EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall’EIT.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’EIT risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.
4. I pagamenti effettuati dall’EIT con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell’EIT e sono coperti dalle risorse dell’EIT.
5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l’EIT alle condizioni di cui agli articoli 230 e 232 del trattato.
Storico versioni
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