Art. 13

Trasparenza e accesso ai documenti

In vigore dal 11 mar 2008
Trasparenza e accesso ai documenti 1.   L’EIT garantisce che le sue attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l’EIT istituisce un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle attività dell’EIT e delle singole CCI. 2.   L’EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all’, paragrafo 1, ed i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all’ anteriormente al primo invito a presentare proposte per la selezione delle prime CCI. 3.   L’EIT rende pubblico immediatamente il suo programma di lavoro triennale aperto e la relazione di attività annuale di cui all’. 4.   Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l’EIT non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento riservato. 5.   I membri degli organi dell’EIT sono soggetti all’obbligo di riservatezza stabilito dall’articolo 287 del trattato. Le informazioni raccolte dall’EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9). 6.   Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (10), si applica ai documenti detenuti dall’EIT. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell’EIT. 7.   I documenti e le pubblicazioni ufficiali dell’EIT sono tradotti a norma del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (11). I necessari servizi di traduzione sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/1994 (12).
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Trasparenza e accesso ai documenti (Art. 13 Regolamento (UE) 2008/294) — Testo vigente | Portale Normativo