Art. 7

Selezione delle CCI

In vigore dal 11 mar 2008
Selezione delle CCI 1.   L’EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale, aperta e trasparente. L’EIT adotta e pubblica i criteri dettagliati per la selezione delle CCI, in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione; esperti esterni e indipendenti partecipano alla procedura di selezione. 2.   Conformemente ai principi enunciati nel paragrafo 1, la selezione di una CCI tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) la capacità d’innovazione esistente e potenziale nell’ambito del partenariato, nonché la sua eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione; b) la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell’ASI; c) la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell’industria e dei servizi; d) la partecipazione al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione; e) la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato e conforme ai principi e agli orientamenti definiti dall’EIT per la gestione della proprietà intellettuale, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner; f) misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario ed in particolare le PMI, nonché misure di sostegno agli avviamenti di imprese, agli «spin-offs» e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività di CCI; g) disponibilità ad interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le buone prassi e l’eccellenza. 3.   La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno due Stati membri diversi. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l’una dall’altra, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (8). 4.   Una CCI può includere organizzazioni partner di paesi terzi, fatta salva l’approvazione del comitato direttivo. La maggioranza delle organizzazioni partner che compongono una CCI è stabilita negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore ed una società privata sono parte di ciascuna CCI.
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