Art. 8

Titoli e diplomi

In vigore dal 11 mar 2008
Titoli e diplomi 1.   I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti da istituti di istruzione superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. L’accordo stipulato tra l’EIT e le CCI prevede che tali titoli e diplomi possano anche essere assimilati a titoli e diplomi dell’EIT. 2.   L’EIT incoraggia gli istituti di istruzione superiore partecipanti: a) a rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia, essi possono essere rilasciati anche da un singolo istituto di istruzione superiore; b) a tenere conto: i) delle azioni intraprese dalla Comunità conformemente agli articoli 149 e 150 del trattato; ii) delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.
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