Art. 8
Titoli e diplomi
In vigore dal 11 mar 2008
Titoli e diplomi
1. I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti da istituti di istruzione superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. L’accordo stipulato tra l’EIT e le CCI prevede che tali titoli e diplomi possano anche essere assimilati a titoli e diplomi dell’EIT.
2. L’EIT incoraggia gli istituti di istruzione superiore partecipanti:
a)
a rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia, essi possono essere rilasciati anche da un singolo istituto di istruzione superiore;
b)
a tenere conto:
i)
delle azioni intraprese dalla Comunità conformemente agli articoli 149 e 150 del trattato;
ii)
delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.
Storico versioni
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