Art. 6
CCI
In vigore dal 11 mar 2008
CCI
1. Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:
a)
attività d’innovazione e investimenti con valore aggiunto europeo integrando pienamente le dimensioni dell’istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;
b)
ricerca di punta incentrata sull’innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l’economia e la società, che si avvalga dei risultati della ricerca europea e nazionale e che presenti il potenziale per rafforzare la competitività dell’Europa a livello internazionale;
c)
attività di istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato in discipline aventi un potenziale per soddisfare i futuri bisogni socioeconomici europei e che promuovano lo sviluppo delle competenze in materia d’innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti;
d)
la diffusione delle migliori prassi nel settore dell’innovazione incentrate sullo sviluppo di una cooperazione tra il settore dell’istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori terziario e finanziario.
2. Le CCI godono di un’autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione interna e la composizione, nonché il loro programma preciso e metodi di lavoro. In particolare, le CCI intendono essere aperte a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato.
3. La relazione tra l’EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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