Art. 5
Compiti
In vigore dal 11 mar 2008
Compiti
1. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l’EIT:
a)
individua i suoi settori prioritari;
b)
svolge un’attività di sensibilizzazione tra le organizzazioni partner potenziali ed incoraggia la loro partecipazione alle sue attività;
c)
seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all’ e definisce mediante accordi i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di esse;
d)
mobilita i fondi provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse a norma del presente regolamento; in particolare, cerca di finanziare una proporzione significativa e crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività;
e)
incoraggia il riconoscimento negli Stati membri dei titoli e dei diplomi che sono rilasciati da istituti di istruzione superiore, che sono organizzazioni partner e che possono essere assimilati a titoli e diplomi dell’EIT;
f)
promuove la diffusione di buone prassi per l’integrazione del triangolo della conoscenza al fine di sviluppare una cultura comune dell’innovazione e del trasferimento di conoscenze;
g)
mira a diventare un organismo di portata mondiale per l’eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione;
h)
assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell’EIT ed altri programmi comunitari.
2. L’EIT è abilitato a istituire una fondazione (di seguito denominata «la Fondazione EIT») avente l’obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell’EIT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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