Art. 4

Organi dell’EIT

In vigore dal 11 mar 2008
Organi dell’EIT 1.   Gli organi dell’EIT sono i seguenti: a) un comitato direttivo composto di membri ad alto livello con esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione e delle imprese incaricato della direzione delle attività dell’EIT, della selezione, della designazione e della valutazione delle CCI, nonché dell’adozione di tutte le altre decisioni strategiche; b) un comitato esecutivo che supervisiona la gestione dell’EIT e adotta le decisioni necessarie tra una riunione e l’altra del comitato direttivo; c) un direttore che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell’EIT e ne costituisce il rappresentante legale; d) una funzione interna di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell’EIT, all’organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottopostagli dal comitato direttivo. 2.   La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo. 3.   Le disposizioni dettagliate relative agli organi dell’EIT sono riportate nello statuto dell’EIT allegato al presente regolamento.
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Organi dell’EIT (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/294) — Testo vigente | Portale Normativo