Art. 12
Misure di sorveglianza nel settore agricolo
In vigore dal 21 gen 2008
Misure di sorveglianza nel settore agricolo
I prodotti di cui ai capitoli 17, 18, 19 e 21 del sistema armonizzato originari della Moldova sono oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario.
Qualora la Moldova non ottemperi alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’, per i detti capitoli 17, 18, 19 e 21, ovvero qualora le importazioni di prodotti contemplati da tali capitoli che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione della Moldova, si adottano misure appropriate in conformità delle procedure di cui all’, paragrafo 3, all’ e all’.
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