Art. 11

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 21 gen 2008
Clausola di salvaguardia 1.   Qualora un prodotto originario della Moldova sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 2.   In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all’avvio di un’inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine che non può superare i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto. 3.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con la Moldova o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta. 4.   Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi relativi ai produttori comunitari nella misura in cui siano disponibili informazioni: — quota di mercato, — produzione, — scorte, — capacità di produzione, — utilizzazione degli impianti, — occupazione, — importazioni, — prezzi. 5.   L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 6.   La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. 7.   Qualora circostanze eccezionali che richiedono un’azione immediata rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il Comitato, può applicare le misure preventive strettamente necessarie.
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Clausola di salvaguardia (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/55) — Testo vigente | Portale Normativo