Art. 10

Sospensione temporanea

In vigore dal 21 gen 2008
Sospensione temporanea 1.   Qualora la Commissione ritenga che sussistano sufficienti prove di frodi, irregolarità o sistematica negligenza da parte della Moldova nel rispettare o garantire il rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse, nonché nel fornire la collaborazione amministrativa di cui all’, paragrafo 1, oppure sussistano prove sufficienti del mancato rispetto di qualsiasi altra condizione di cui all’, paragrafo 1, tale istituzione ha la facoltà di adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale dei regimi preferenziali di cui al presente regolamento per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione di: a) averne informato il comitato; b) aver invitato gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per la salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e/o per l’osservanza da parte della Moldova dell’, paragrafo 1; c) aver pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in relazione all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dell’, paragrafo 1, da parte della Moldova, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento; d) aver informato la Moldova di eventuali decisioni adottate in forza di tale paragrafo, prima che prendano effetto. 2.   Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di dieci giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro trenta giorni. 3.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria previa consultazione del comitato oppure di prorogare la misura di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 1. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la sua proroga.
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