Art. 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
In vigore dal 21 gen 2008
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
1. L’ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui all’ è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
rispetto delle norme relative all’origine dei prodotti e delle procedure connesse, di cui al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93;
b)
conformità ai metodi di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 121 e 122 del regolamento (CEE) n. 2454/93;
c)
impegno della Moldova a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità ai fini della prevenzione di qualsiasi rischio di frode;
d)
impegno, da parte della Moldova, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento;
e)
prosecuzione dell’impegno della Moldova nell’attuazione delle priorità del programma d’azione PEP per la Moldova del 2005, in particolare per quanto riguarda le riforme economiche efficaci; nonché
f)
impegno, da parte della Moldova, a mantenere la ratifica e ad attuare in modo efficace le convenzioni e i protocolli elencati nell’allegato II, accettazione di monitoraggio e revisione regolari dei risultati di attuazione, nel rispetto delle disposizioni di attuazione delle convenzioni ratificate.
2. La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’applicazione efficace delle convenzioni di cui al paragrafo 1, lettera f).
3. Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione, in virtù dell’, ha la facoltà di adottare i provvedimenti volti a sospendere i regimi preferenziali di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:55:oj#art-2