Art. 14

Disposizioni transitorie

In vigore dal 21 gen 2008
Disposizioni transitorie 1.   I vantaggi delle preferenze tariffarie generalizzate istituite dal regolamento (CE) n. 980/2005 continuano ad essere concessi ai prodotti originari della Moldova che vengono immessi in libera pratica nella Comunità prima del primo giorno del terzo mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che: a) le merci in questione siano coperte da un contratto di acquisto concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; nonché b) si forniscano alle autorità doganali prove sufficienti a dimostrare che le merci hanno lasciato il paese di origine entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le autorità doganali possono considerare soddisfatto il punto b) del paragrafo 1 se viene presentato loro uno dei seguenti documenti: a) in caso di trasporto via mare o per via navigabile, la polizza di carico da cui risulta che il carico è avvenuto prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; b) in caso di trasporto per via ferroviaria, la lettera di vettura accettata dalle ferrovie del paese di spedizione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; c) in caso di trasporto su strada, il carnet Trasporti internazionali su strada (TIR) rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dall’ufficio doganale del paese d’origine o qualsiasi altro documento adeguato autenticato dalle autorità doganali competenti del paese d’origine prima di tale data; d) in caso di trasporto per via aerea, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha ricevuto le merci prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
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