Art. 5
Comunicazioni degli Stati membri
In vigore dal 21 dic 2007
Comunicazioni degli Stati membri
1. Entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio per i quali sono state presentate domande di titoli di esportazione nella settimana precedente.
I quantitativi oggetto di domande sono ripartiti per codice NC di otto cifre. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di esportazione.
Il presente paragrafo si applica esclusivamente agli Stati membri per i quali una quota di isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è stata fissata all’allegato III e/o all’allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli di esportazione.
Storico versioni
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