Art. 4
Cauzione relativa al titolo di esportazione
In vigore dal 21 dic 2007
Cauzione relativa al titolo di esportazione
1. In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 951/2006, il richiedente costituisce una cauzione di importo pari a 110 EUR per tonnellata di isoglucosio in sostanza secca netta.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata la domanda di titolo.
3. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata alle condizioni indicate all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000:
a)
per il quantitativo per il quale il richiedente ha rispettato, ai sensi dell’articolo 31, lettera b), e dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’obbligo di esportare derivante dai titoli rilasciati a norma dell’ del presente regolamento, e
b)
per il quale il richiedente ha fornito la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stato rilasciato il titolo di esportazione, che per il quantitativo di isoglucosio di cui trattasi sono state espletate le formalità doganali d’importazione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (9).
4. Le prove di cui al paragrafo 3 devono essere presentate entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.
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