Art. 3

Domanda di titoli di esportazione

In vigore dal 21 dic 2007
Domanda di titoli di esportazione 1.   Le domande di titoli di esportazione entro il limite quantitativo fissato all’, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere presentate soltanto da produttori di isoglucosio accreditati a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006 ed ai quali è stata assegnata una quota di isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2007/2008, a norma dell’ del medesimo regolamento. 2.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro nel quale al richiedente è stata assegnata una quota di isoglucosio. 3.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e fino alla sospensione del rilascio dei titoli, a norma dell’. 4.   I richiedenti possono presentare una sola domanda per ciascun periodo settimanale di cui al paragrafo 3. 5.   Il quantitativo oggetto della domanda di titolo di esportazione è pari o inferiore a 5 000 tonnellate. 6.   La domanda è corredata della prova di costituzione della cauzione di cui all’. 7.   Nella casella 20 della domanda di titolo di esportazione e del titolo stesso è riportata la seguente dicitura: «isoglucosio fuori quota per esportazione senza restituzione».
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