Art. 2

Titoli di esportazione

In vigore dal 21 dic 2007
Titoli di esportazione 1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le esportazioni entro il limite quantitativo fissato all’, paragrafo 1, sono soggette alla presentazione di un titolo di esportazione ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (7), del regolamento (CE) n. 951/2006 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione (8). 2.   In deroga all’ del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di esportazione non sono trasferibili.
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