Art. 9

Controlli

In vigore dal 21 dic 2007
Controlli Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire idonei controlli atti a garantire che siano rispettate le norme specifiche relative alle merci in reintroduzione di cui al capitolo 2, del titolo VI del regolamento (CEE) n. 2913/92 e al titolo I della parte III, del regolamento (CE) n. 2454/93 e ad evitare che siano elusi gli accordi preferenziali con paesi terzi.
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