Art. 7
Modalità di comunicazione
In vigore dal 21 dic 2007
Modalità di comunicazione
Le comunicazioni di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 2 e 5, sono effettuate per via elettronica su formulari messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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