Art. 6
Rilascio e validità dei titoli
In vigore dal 21 dic 2007
Rilascio e validità dei titoli
1. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui all’, paragrafo 1, se del caso tenendo conto della percentuale di accettazione fissata dalla Commissione a norma dell’.
2. Il primo giorno lavorativo di ogni settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione nella settimana precedente.
3. I titoli di esportazione rilasciati in relazione al limite quantitativo fissato all’, paragrafo 1, sono validi a decorrere dal giorno effettivo di rilascio sino al termine del terzo mese successivo a quello del rilascio e comunque non oltre il 30 settembre 2008.
4. Gli Stati membri tengono una registrazione dei quantitativi di isoglucosio effettivamente esportati nell’ambito dei titoli di esportazione.
5. Entro la fine di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di isoglucosio effettivamente esportati nel mese precedente.
6. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano esclusivamente agli Stati membri per i quali una quota di isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è stata fissata a norma dell’allegato III e/o dell’allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
Storico versioni
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