Art. 17

Consultazione

In vigore dal 17 dic 2007
Consultazione Prima di stabilire gli elenchi di cui all’, di redigere le linee direttrici di cui all’, di approvare i programmi di cui agli , di decidere in merito alle azioni di cui all’ o di adottare modalità di attuazione ai sensi dell’, la Commissione può consultare: a) il gruppo consultivo «promozione dei prodotti agricoli» istituito dalla decisione 2004/391/CE della Commissione (9); b) gruppi di lavoro tecnici «ad hoc» costituiti da membri del comitato o da esperti nel settore della promozione e della pubblicità.
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Consultazione (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/3) — Testo vigente | Portale Normativo