Art. 26

Esecuzione

In vigore dal 17 dic 2007
Esecuzione 1.   Gli Stati membri adottano misure di esecuzione nei confronti delle navi battenti la loro bandiera di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni degli . Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alla legislazione nazionale: a) ammende; b) il sequestro di attrezzi e catture illegali; c) il sequestro della nave; d) la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca; e) la riduzione o la soppressione dei contingenti di pesca, se pertinente. 2.   Gli Stati membri sotto la cui giurisdizione ricadono gli allevamenti di tonno rosso adottano misure di esecuzione nei confronti degli allevamenti di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni dell’ e dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater del regolamento (CE) n. 1936/2001. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell’infrazione e conformemente alla legislazione nazionale: a) ammende; b) la sospensione o la cancellazione dal registro delle aziende di ingrasso; c) il divieto di mettere in gabbia o commercializzare quantitativi di tonno rosso.
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