Art. 27
Misure di mercato
In vigore dal 17 dic 2007
Misure di mercato
1. Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso (thunnus thynnus) dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal presente regolamento.
2. Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la messa in gabbia a fini di allevamento e ingrasso, la trasformazione, le esportazioni, le riesportazioni e il trasbordo di tonno rosso (thunnus thynnus) dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo catturato da pescherecci il cui Stato di bandiera non disponga di un contingente, un limite di cattura o una quota dello sforzo di pesca per il tonno rosso dell’Atlantico orientale e del Mediterraneo, in base alle condizioni previste dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT, o che abbia esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate. In base alle informazioni ricevute dal segretariato dell’ICCAT, la Commissione informa tutti gli Stati membri che il contingente di una PCC è esaurito.
3. Sono vietati il commercio comunitario, le importazioni, gli sbarchi, la trasformazione e le esportazioni di tonno rosso dalle aziende di ingrasso o di allevamento non conformi alla raccomandazione 2006[07] dell’ICCAT sull’allevamento del tonno rosso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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