Art. 9

Svincolo e incameramento della cauzione

In vigore dal 10 dic 2007
Svincolo e incameramento della cauzione 1.   L’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85, è costituita dall’esportazione del quantitativo accettato entro il periodo di validità del titolo. Nei casi in cui il regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara prevede una destinazione specifica di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, si applica l’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000. 2.   La cauzione è svincolata se: a) l’offerta non è valida o è respinta; b) non è stato rispettato l’obbligo di cui all’, paragrafo 2; c) nei casi in cui si applica l’, paragrafo 2, l’importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato. 3.   La cauzione è incamerata se non è soddisfatto l’obbligo di cui all’, paragrafo 2, tranne in casi di forza maggiore.
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