Art. 6
Decisione sulla base delle offerte
In vigore dal 10 dic 2007
Decisione sulla base delle offerte
1. Sulla base delle offerte comunicate a norma dell’, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli di cui trattasi, la Commissione decide:
a)
di non fissare una restituzione massima; oppure
b)
di fissare una restituzione massima.
2. Se sono presentate offerte al livello della restituzione massima, nei casi in cui si applichi l’, paragrafo 2, lettera d), la Commissione può fissare un coefficiente applicabile all’aggiudicazione dei quantitativi oggetto della gara.
3. La decisione concernente le restituzioni è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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