Art. 2
Avvio del procedimento di gara
In vigore dal 10 dic 2007
Avvio del procedimento di gara
1. Per ciascun prodotto interessato, il procedimento di gara è avviato con un regolamento della Commissione, di seguito il «regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara», secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli in questione.
2. Il regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara contiene le seguenti informazioni:
a)
i prodotti interessati dal procedimento di gara, con i relativi codici NC;
b)
il periodo di durata della gara («periodo della gara») ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte;
c)
i termini di apertura e di scadenza, entro i quali possono essere presentate le offerte;
d)
eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto del procedimento di gara;
e)
il quantitativo minimo previsto per ciascuna offerta;
f)
l’importo della cauzione,
g)
eventualmente, la destinazione verso la quale devono essere esportati i prodotti;
h)
l’organismo competente degli Stati membri cui devono essere inviate le offerte.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d) e h), possono essere riportate nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Tra la data di entrata in vigore del regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara o di pubblicazione del bando di gara ed il primo termine per la presentazione delle offerte devono intercorrere almeno 6 giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1454:oj#art-2