Art. 2

Avvio del procedimento di gara

In vigore dal 10 dic 2007
Avvio del procedimento di gara 1.   Per ciascun prodotto interessato, il procedimento di gara è avviato con un regolamento della Commissione, di seguito il «regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara», secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli in questione. 2.   Il regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara contiene le seguenti informazioni: a) i prodotti interessati dal procedimento di gara, con i relativi codici NC; b) il periodo di durata della gara («periodo della gara») ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte; c) i termini di apertura e di scadenza, entro i quali possono essere presentate le offerte; d) eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto del procedimento di gara; e) il quantitativo minimo previsto per ciascuna offerta; f) l’importo della cauzione, g) eventualmente, la destinazione verso la quale devono essere esportati i prodotti; h) l’organismo competente degli Stati membri cui devono essere inviate le offerte. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d) e h), possono essere riportate nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4.   Tra la data di entrata in vigore del regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara o di pubblicazione del bando di gara ed il primo termine per la presentazione delle offerte devono intercorrere almeno 6 giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1454:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Avvio del procedimento di gara (Art. 2 Regolamento (UE) 2007/1454) — Testo vigente | Portale Normativo