Art. 3
Presentazione delle offerte e domanda di titoli di esportazione
In vigore dal 10 dic 2007
Presentazione delle offerte e domanda di titoli di esportazione
1. Gli operatori, stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell’IVA, presentano le offerte agli organismi competenti degli Stati membri indicati nel regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara o nel bando di gara.
2. Le offerte sono presentate congiuntamente al formulario per la domanda di titolo di esportazione, utilizzando lo stesso formulario, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1291/2000.
3. Le offerte possono essere presentate per via elettronica, utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi. Gli organismi competenti dello Stato membro possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). In tutti gli altri casi, gli organismi competenti esigono una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione della Commissione 2004/563/CE, Euratom (12) e alle pertinenti modalità d’applicazione (13).
4. Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 2, lettera g), nella domanda di titolo sono indicate le destinazioni previste dal regolamento concernente il procedimento di avvio della gara.
5. Un’offerta è valida quando soddisfa le seguenti condizioni:
a)
reca, nella sezione 20 della domanda di titolo, un riferimento al regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara e la data di scadenza del sottoperiodo per la presentazione delle offerte;
b)
reca, nella sezione 4 della domanda di titolo, i dati identificativi dell’offerente: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;
c)
riporta, nella sezione 16 della domanda di titolo, il codice NC del prodotto;
d)
rispetta, se del caso, il quantitativo minimo e massimo indicato nel regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara;
e)
indica, nella sezione 20 della domanda di titolo, la restituzione all’esportazione offerta per unità, in euro e centesimi di euro;
f)
indica, nelle sezioni 17 e 18 della domanda di titolo, la quantità del prodotto da esportare;
g)
specifica, nella sezione 7 della domanda di titolo, la destinazione di esportazione, ove si applichi l’, paragrafo 2, lettera g);
h)
l’offerente ha costituito una cauzione prima della fine del sottoperiodo per la presentazione delle offerte, in conformità al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, titolo III, ed in deroga all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e ne ha fornito la prova entro lo stesso periodo;
i)
non prevede condizioni introdotte dall’offerente diverse da quelle indicate nel presente paragrafo;
j)
è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.
6. La cauzione di gara costituisce la cauzione relativa al titolo di esportazione.
7. Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate.
Storico versioni
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