Art. 1
Campo d’applicazione
In vigore dal 10 dic 2007
Campo d’applicazione
1. Il presente regolamento reca norme comuni relative all’organizzazione ed alla gestione di procedimenti di gara per la fissazione dell’importo di restituzioni all’esportazione per prodotti dei seguenti settori:
a)
latte e prodotti lattiero-caseari;
b)
cereali;
c)
riso;
d)
zucchero.
La sua applicazione lascia impregiudicati deroghe e provvedimenti specifici stabiliti dai regolamenti della Commissione concernenti l’avvio di procedimenti di gara per la fissazione di restituzioni all’esportazione riguardanti specificamente i prodotti di cui al primo comma.
2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, «gli organismi competenti degli Stati membri» sono i servizi o gli organismi riconosciuti da detti Stati come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite nell’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 (10).
3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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