Art. 4
Spoglio delle offerte
In vigore dal 10 dic 2007
Spoglio delle offerte
1. Gli organismi competenti degli Stati membri esaminano le offerte sulla base degli elementi indicati all’, paragrafo 5. Essi verificano in particolare l’esattezza delle informazioni e decidono in merito alla validità delle offerte.
2. Le persone abilitate a ricevere le offerte ed a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.
3. Se un’offerta non risulta valida, gli organismi competenti degli Stati membri ne informano l’offerente interessato.
Storico versioni
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