Art. 5

Comunicazione delle offerte alla Commissione

In vigore dal 10 dic 2007
Comunicazione delle offerte alla Commissione 1.   Gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide. 2.   La comunicazione non riporta i dati menzionati nell’, paragrafo 5, lettera b). 3.   La comunicazione avviene per via elettronica, utilizzando il metodo indicato agli Stati membri dalla Commissione ed entro il periodo specificamente previsto dal regolamento della Commissione concernente l’avvio del procedimento di gara di cui trattasi. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano soltanto previa informazione del comitato di gestione competente. 4.   Le comunicazioni negative devono essere trasmesse dagli Stati membri alla Commissione entro il periodo indicato nel paragrafo 3.
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