Art. 7
Decisioni concernenti le offerte e rilascio dei titoli di esportazione
In vigore dal 10 dic 2007
Decisioni concernenti le offerte e rilascio dei titoli di esportazione
1. Se è stata fissata una restituzione massima all’esportazione a norma dell’, paragrafo 1, gli organismi competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore alla restituzione massima. Tutte le altre offerte sono respinte.
2. Se non è stata fissata una restituzione, tutte le offerte sono respinte.
Gli organismi competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell’, paragrafo 1.
3. Gli organismi competenti degli Stati membri adottano le decisioni di cui al paragrafo 1 previa pubblicazione della decisione della Commissione concernente le restituzioni, di cui all’, paragrafo 1.
4. Entro il quinto giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore della decisione della Commissione che fissa una restituzione massima, l’organismo competente dello Stato membro rilascia agli aggiudicatari i titoli di esportazione per i quantitativi accettati, nei quali è menzionata la restituzione indicata nell’offerta. Nei casi in cui si applica l’, paragrafo 2, lettera g), il titolo riporta un’indicazione delle destinazioni menzionate nel regolamento concernente l’avvio del procedimento di gara.
5. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il titolo di esportazione è valido a partire dalla data effettiva di rilascio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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