Art. 10
Recupero delle restituzioni e sanzioni
In vigore dal 10 dic 2007
Recupero delle restituzioni e sanzioni
1. Fatto salvo il disposto del titolo IV, capo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, se si constata che un documento presentato da un offerente per l’attribuzione dei diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni sono essenziali per l’attribuzione dei diritti, l’organismo competente dello Stato membro esclude l’offerente dalla partecipazione al regime di concessione di restituzioni all’esportazione mediante procedimento di gara per i prodotti oggetto del procedimento in questione per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l’irregolarità.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente apporta all’organismo competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui alla frase introduttiva del paragrafo 1 non è dovuta a negligenza grave da parte sua oppure che è dovuta a forza maggiore o ad un errore palese.
3. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1. La Commissione tiene dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri.
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