Art. 5
Zucchero
In vigore dal 7 dic 2007
Zucchero
1. In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e all’ del regolamento (CE) n. 508/2007, per il 2008 le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti da 09.4331 a 09.4351, da 09.4315 a 09.4320, da 09.4324 a 09.4328, 09.4365, 09.4366, 09.4380 e 09.4390 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.
2. In deroga all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1100/2006, per il 2008 le domande di titoli di importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti 09.4361 e 09.4362 non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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