Art. 4

Riso

In vigore dal 7 dic 2007
Riso 1.   In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008. 2.   In deroga all’, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008. 3.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.
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