Art. 3
Cereali
In vigore dal 7 dic 2007
Cereali
1. In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2375/2002, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.
2. In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.
3. In deroga all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2008 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 decorre dal 2 gennaio 2008. Le domande non possono più essere presentate dopo le ore 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 12 dicembre 2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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