Art. 2
Fecola di manioca
In vigore dal 7 dic 2007
Fecola di manioca
1. In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2008 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate prima del 2 gennaio 2008 né dopo il lunedì 15 dicembre 2008.
2. In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato II nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato II, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni
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