Art. 1
Patate dolci
In vigore dal 7 dic 2007
Patate dolci
1. In deroga all’ del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2008 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate prima del 2 gennaio 2008 né dopo il lunedì 15 dicembre 2008.
2. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alle date indicate nell’allegato I nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato I, fatte salve le misure adottate in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (29).
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