Art. 7
Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame
In vigore dal 7 dic 2007
Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame
In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1445/95, all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato III del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte nello stesso allegato.
La deroga di cui al primo comma si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1445/95, all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1449:oj#art-7