Art. 9
Dumping e sovvenzioni
In vigore dal 19 nov 2007
Dumping e sovvenzioni
Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 40, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 384/96 e/o nel regolamento (CE) n. 2026/97.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:140:oj#art-9