Art. 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

In vigore dal 19 nov 2007
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca 1.   Fatte salve le procedure di cui agli del presente regolamento, qualora la Comunità debba adottare una misura di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 41 dell’ASA, riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende una decisione sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA. Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, prende una decisione in merito: a) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA; oppure b) entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all’articolo 26, paragrafo 5, lettera a), dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell’ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA. La Commissione notifica al Consiglio le misure adottate. 2.   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione a norma del paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure entro un mese dalla data in cui gli sono state sottoposte.
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