Art. 5
Clausola di salvaguardia generale
In vigore dal 19 nov 2007
Clausola di salvaguardia generale
Fatto salvo l’, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA, quest’ultima è adottata in conformità delle condizioni e procedure di cui al regolamento (CE) n. 3285/94, salvo diversamente indicato all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA.
Storico versioni
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