Art. 7
Circostanze eccezionali e critiche
In vigore dal 19 nov 2007
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 4, dell’accordo interinale nonché, successivamente, dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 26 e 27 dell’accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 41 e 42 dell’ASA.
Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi.
Storico versioni
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