Art. 4

Adeguamenti tecnici

In vigore dal 19 nov 2007
Adeguamenti tecnici Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Montenegro, sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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