Art. 3
Riduzioni tariffarie
In vigore dal 19 nov 2007
Riduzioni tariffarie
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:
a)
pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem; o
b)
pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.
Storico versioni
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