Art. 10
Concorrenza
In vigore dal 19 nov 2007
Concorrenza
1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all’articolo 38 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 73 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l’accordo.
Le misure di cui all’articolo 38, paragrafo 10, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 73, paragrafo 10, dell’ASA sono adottate, in caso di aiuti, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97 e, negli altri casi, in conformità delle procedure stabilite dall’articolo 133 del trattato.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Montenegro conformemente all’articolo 38 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo interinale e, successivamente, nell’ASA. All’occorrenza, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.
Storico versioni
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