Art. 11

Frode o mancata cooperazione amministrativa

In vigore dal 19 nov 2007
Frode o mancata cooperazione amministrativa Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 31 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46 dell’ASA, provvede senza indugio: a) a informarne il Consiglio; e b) a notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato nonché, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione. Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 5, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46, paragrafo 5, dell’ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all’, paragrafo 3, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 31, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46, paragrafo 4, dell’ASA.
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Frode o mancata cooperazione amministrativa (Art. 11 Regolamento (UE) 2008/140) — Testo vigente | Portale Normativo