Art. 22

Conflitti di interesse

In vigore dal 13 nov 2007
Conflitti di interesse Oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004, i membri del comitato per le terapie avanzate e i loro supplenti non hanno, nel settore della biotecnologia e dei dispositivi medici, interessi finanziari o di altro genere che potrebbero pregiudicare la loro imparzialità. Eventuali interessi indiretti connessi con tali settori sono dichiarati nel registro di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.
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