Art. 21
Composizione del comitato per le terapie avanzate
In vigore dal 13 nov 2007
Composizione del comitato per le terapie avanzate
1. Il comitato per le terapie avanzate si compone dei seguenti membri:
a)
cinque membri o cinque membri cooptati del comitato per i medicinali per uso umano provenienti da cinque Stati membri, con supplenti proposti dal loro rispettivo Stato membro o, nel caso di membri cooptati del comitato per i medicinali per uso umano, indicati da quest’ultimo sulla base del parere del corrispondente membro cooptato. Tali cinque membri con i relativi supplenti sono designati dal comitato per i medicinali per uso umano;
b)
un membro e un supplente designati da ogni Stato membro la cui competente autorità nazionale non sia rappresentata tra i membri e i supplenti designati dal comitato per i medicinali per uso umano;
c)
due membri e due supplenti designati dalla Commissione, a seguito di richiesta pubblica di manifestazione di interesse e previa consultazione del Parlamento europeo, in rappresentanza della professione medica;
d)
due membri e due supplenti designati dalla Commissione, a seguito di richiesta pubblica di manifestazione di interesse e previa consultazione del Parlamento europeo, in rappresentanza delle associazioni di pazienti.
I supplenti rappresentano e votano per conto dei membri in loro assenza.
2. Tutti i membri del comitato per le terapie avanzate vengono scelti in base alle loro qualifiche o esperienze scientifiche in materia di medicinali per terapie avanzate. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), sotto il coordinamento del direttore esecutivo dell’Agenzia gli Stati membri cooperano affinché la composizione finale del comitato per le terapie avanzate rappresenti adeguatamente e in modo equilibrato i settori scientifici interessati dalle terapie avanzate, inclusi dispositivi medici, ingegneria tessutale, terapia genica, terapia cellulare, biotecnologia, chirurgia, farmacovigilanza, gestione del rischio ed etica.
Almeno due membri e due supplenti del comitato per le terapie avanzate possiedono competenze scientifiche in materia di dispositivi medici.
3. I membri del comitato per le terapie avanzate vengono designati per un periodo rinnovabile di tre anni. Alle riunioni del comitato per le terapie avanzate possono essere accompagnati da esperti.
4. Il comitato per le terapie avanzate elegge il proprio presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta.
5. L’Agenzia rende pubblici i nominativi e le qualifiche scientifiche di tutti i membri, in particolare sul proprio sito Internet.
Storico versioni
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